RegolamentazioneSuperbonus 110%

Superbonus 110, prorogata la scadenza al 2023

Il Superbonus 110 cambia scadenza.

Infatti, il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) del 26 aprile 2021 indica quelli che saranno i futuri parametri e le rispettive scadenze riguardanti questo tipo di incentivo.

Superbonus 110, quando scadrà?

 

Secondo le ultime dichiarazioni ministeriali, la proroga sarà finanziata con la legge di bilancio 2022.

Superbonus 110%

Così il testo del PNRR “[…] per raggiungere gli obiettivi sfidanti di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni al 2030, si intende estendere la misura del Superbonus 110% recentemente introdotta (articolo 119 del Decreto Rilancio) dal 2021 al 2023. […] Il sostegno sarà fornito in forma di detrazione fiscale pari al 110% delle spese sostenute, usufruibili in un periodo di 5 anni e disponibili per chi intende effettuare ristrutturazioni energetiche e antisismiche degli edifici residenziali.

Corso Superbonus 110%

Queste, dunque, le nuove date di scadenza:

  • al 30 giugno 2023 per gli interventi effettuati dagli IACP, a condizione almeno il 60% dei lavori siano stati effettuati alla fine del 2022;
  • al 31 dicembre 2022 per gli interventi effettuati dai condomini, a condizione che almeno il 60% dei lavori sia stato effettuato entro il 30 giugno precedente.

Nella relazione, inoltre, troviamo delle specifiche inerenti all’intenzione di semplificare il Superbonus 110 andando addirittura a prevedere una sostituzione degli attuali bonus con un’unica aliquota del 75% per bonus ristrutturazioni ed ecobonus.

Qui è possibile approfondire il tema con una articolo minuzioso sulla materia.

Superbonus 110%

Così il testo: “La misura del superbonus 110 per cento deve essere semplificata e prorogata nel tempo e, comunque, al fine di facilitare l’immissione anche di capitale e risparmio privato in un ampio processo di rigenerazione urbana, appare opportuno razionalizzare tutti gli altri bonus esistenti per le ristrutturazioni e per l’efficientamento energetico degli edifici sotto un’unica aliquota al 75 per cento, modificando l’articolo16-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, prevedendo anche per questi la durata della detrazione in cinque anni.”

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